Lo Statuto

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “ANTIGONE”

 
 

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale “Antigone”. “Antigone” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Il Consiglio direttivo potrà istituire sezioni in tutto il territorio nazionale;

 

Art. 2 – L’Associazione Culturale “Antigone” persegue lo scopo di realizzare una serie di attività di ricerca sul fenomeno dell’illegalità in Calabria, e in particolare sulla genesi e sulla diffusione di modelli di comportamento violenti e sopraffattivi, nonché sulla possibilità di elaborare nuove strategie inculturative potenzialmente efficaci. Per raggiungere tale obiettivo l’associazione porrà in essere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in vari settori artistici e culturali; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; organizzazione di eventi culturali di ogni genere. L’Associazione potrà cogestire iniziative in collaborazione con altri enti.

 
Art. 3 – L’associazione Culturale “Antigone” ha sede in Reggio Calabria, in Via S.S. 106 II tratto n. 26;
 
Art. 4 – All’Associazione può aderire chiunque condivida gli scopi espressi all’art.2 e ne faccia domanda al Consiglio Direttivo.
 

Art. 5 – I soci sono distinti in soci fondatori, soci attivisti, soci ordinari e soci onorari. Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono soci attivisti tutti coloro che avendo presentato domanda di adesione al consiglio direttivo ed essendo stata questa accettata, intendono condividere il lavoro che si svolge nell’Associazione, assumendosene, per la parte che sarà di loro competenza, le responsabilità in seno all’Associazione stessa. Sono soci ordinari coloro i quali aderiscono all’associazione stessa senza svolgere in seno ad essa alcuna attività. Sono soci onorari coloro che vengono designati dal consiglio direttivo per particolari benemerenze nel campo sociale. Non sono tenuti al contributo associativo, non hanno diritto al voto e non possono assumere incarichi direttivi e di responsabilità nell’Associazione. La quota di adesione all’Associazione è fissata di anno in anno dal consiglio direttivo, con deliberazione unanime.

 
Art. 6 – Chiunque desidera diventare socio attivista deve presentare o spedire domanda di adesione al consiglio direttivo specificando: a) nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio; b) il motivo della richiesta e la piena accettazione dello statuto associativo.
 
Art. 7 – Può essere escluso dall’Associazione colui: a) che in qualsiasi modo danneggia moralmente o materialmente l’Associazione; b) che non osserva le disposizioni del presente statuto.
 

Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:dalle quote a fondo perduto versate dai soci; dalle attrezzature, mobili e immobili; da ogni altro fondo costituito in previsione di attività future. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 10 – L’Amministrazione e la gestione dell’Associazione sono affidate al Consiglio direttivo eletto fra i soci fondatori e attivisti. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il segretario e il vice-presidente. Il presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in mancanza, da un membro del consiglio direttivo nominato “ad hoc” dal consiglio stesso.

 
Art. 11 – Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i consiglieri possono essere rieletti alla scadenza di questo termine.
 
Art. 12 – Ogni socio fondatore o attivista ha diritto ad un voto e non sono ammessi voti per delega o corrispondenza. In caso di parità si effettuerà il ballottaggio.
 
Art. 13 –Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del consiglio. Ha i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
 
Art. 14 – L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per approvare il bilancio e deliberare su tutti gli oggetti all’ordine del giorno; in seduta straordinaria per eleggere e revocare gli amministratori, e per deliberare modifiche allo statuto.
 
Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
 
Art. 16 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.